Regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.)
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
1. Il Ministero delle finanze e' autorizzato a non avvalersi del diritto che deriverebbe all'Amministrazione dello Stato dall'art. XIV della Convenzione 30 giugno 1936, e dagli articoli V e IV degli atti addizionali 29 aprile 1938 e 30 gennaio 1941 intervenuti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) ed a farsi rimborsare dall'Azienda medesima le somme versate e da versare a titolo di ammortamento del capitale investito negli impianti di Bari, di Livorno e di Novara.
2. Tale rimborso, tenuto conto degli interessi legali dal giorno dei singoli versamenti e di un adeguamento ai fini monetari, resta determinato in 7230 milioni di lire.
3. In aggiunta alla somma di cui sopra l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) e' tenuta a corrispondere il valore degli incrementi patrimoniali verificatisi negli stabilimenti di Bari, Livorno Novara successivamente al 9 giugno 1947 e fino alla data di stipula della convenzione, nonche' il valore dei materiali facenti parte degli impianti dei detti stabilimenti asportati e ricuperati o che saranno ricuperati.
4. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a determinare le modalita' e le garanzie di pagamento delle somme come sopra dovute e ad approvare con propri decreti le relative convenzioni.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 155. - FRASCA