Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale medesima, la regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di previdenza ed assicurazioni sociali idonee ad integrare gli interventi generali dello Stato per adattarli alle specifiche esigenze della popolazione e delle attivita' produttive della Valle d'Aosta.
2. Restano ferme le funzioni amministrative gia' trasferite alla regione o comunque da essa esercitate nella materia di cui al comma 1.
Art. 1-bis Previdenza complementare
1. La regione favorisce l'accesso alla previdenza complementare
regionale promovendo la costituzione e il funzionamento di appositi fondi pensione o stipulando apposite convenzioni con altri fondi
pensioni gia' esistenti.
2. La regione disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale.
3. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi forniti dalle strutture di supporto istituite e delle misure ed interventi previsti dalle normative regionali, in base a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto della normativa comunitaria.
4. Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro che gia' aderiscono ad altri fondi pensione, nonche' il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla Azienda USL della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come previsto dalla relativa normativa statale, in armonia con le disposizioni contrattuali collettive regionali.
Art. 2
1. Le funzioni esercitate dalla regione ai sensi dell'articolo 1 comprendono, a fini di sicurezza sociale, sia interventi diretti in favore dei lavoratori, in attivita' o in quiescenza, e dei loro familiari, sia interventi indiretti, riferiti ai datori di lavoro.
Art. 3
1. Gli interventi disposti con legge regionale sono attuati, secondo criteri di efficienza e di economicita', mediante convenzione con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali, ovvero dall'amministrazione regionale o attraverso enti regionali.
Art. 4
1. Salvo specifiche normative che dispongano una piu' ampia rappresentanza regionale, la regione ha un proprio rappresentante negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici, che esplicano le attivita' previste dall'art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Art. 5
1. Nei casi in cui per la formazione degli organi locali degli enti nazionali operanti nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali sia prevista la rappresentanza di lavoratori designati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative, il riferimento a detta rappresentativita' deve essere inteso con riguardo alle organizzazioni sindacali esistenti nella Valle d'Aosta.
2. I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1 e, in particolare, in ordine all'esercizio delle attivita' di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della regione per la tutela dei lavoratori dipendenti.
3. La maggiore rappresentativita' delle associazioni predette e' accertata dal consiglio regionale.
Art. 6
1. Nella regione Valle d'Aosta, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori appartenenti alla minoranza linguistica, appositamente tutelata dall'art. 6 della Costituzione italiana, nonche' dal decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, aderenti alla confederazione locale maggiormente rappresentativa dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, e comunque all'esercizio delle attivita' sindacali in genere, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI