Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 28 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Titolo II. Norme applicabili alle imprese stabilite nel territorio della repubblica
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175