Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante delega al Governo per l'emanazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, di norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attivita' di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' i controlli tecnici di qualita' delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualita' ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita societa' per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto.
2. I rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla societa' stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
Art. 2
1. La societa' di cui all'art. 1 e' retta dalle norme del codice civile.
2. Il capitale sociale della societa' e' conferito dallo Stato, in quota maggioritaria, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia ovvero, se costituita, dalla citta' metropolitana di Venezia e dai comuni di Venezia e Chioggia.
3. Alla societa' possono partecipare altri soggetti pubblici, anche comunitari, i cui fini istituzionali siano coerenti con l'oggetto della stessa.
4. Al fine di sottoscrivere o acquisire le partecipazioni della societa' lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia ovvero, se costituita, la citta' metropolitana di Venezia ed i comuni di Venezia e Chioggia possono utilizzare i finanziamenti recati dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Art. 3
1. La societa' puo' svolgere ulteriori attivita', anche in favore di terzi, con particolare riferimento alla progettazione, all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione delle opere ed al monitoraggio della qualita' ambientale.
Art. 4
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici provvede a trasferire alla societa' i compiti di cui all'art. 1 gia' oggetto delle convenzioni assentite in favore del consorzio Venezia Nuova.
2. Entro lo stesso termine il Ministro dei lavori pubblici provvede a ridefinire la concessione di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e la relativa convenzione quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, al fine di:
a) assicurare il rispetto dei principi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 139;
b) stabilire che nelle convenzioni attuative del piano generale degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, siano previste, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale, esclusivamente la progettazione esecutiva, la sperimentazione e la realizzazione delle opere per la regolazione delle maree e di quelle ad esse strettamente connesse, riservando al Magistrato alle acque l'espletamento, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, delle gare per l'affidamento delle altre opere di competenza dello Stato.
Art. 5
1. Con appositi decreti il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, assegna alla societa' in uso gratuito i beni, le attrezzature e dati afferenti al centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo.
2. Lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e Chioggia e gli altri soggetti che comunque ad essa partecipano, conferiscono inoltre alla societa', al fine di costituire una banca dati unitaria sul territorio e sulle attivita' direttamente o indirettamente interessate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, i progetti, i dati relativi alle attivita' di cui all'art. 1, nonche' il servizio informativo.
Art. 6
1. Lo statuto della societa' e' predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e d'intesa con la regione Veneto ed e' approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
2. La societa' ha sede in Venezia e svolge la sua attivita' secondo gli indirizzi indicati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
3. Il presidente della societa' e' nominato dall'assemblea su designazione del Ministro dei lavori pubblici. In sede di prima attuazione il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo della societa'.
Art. 7
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede a:
a) trasferire alla societa' i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attivita' di cui all'art. 1;
b) individuare, di intesa con lo stesso consorzio, i beni di esclusiva proprieta' del consorzio Venezia Nuova da destinarsi alla societa' il cui valore verra' determinato in base a perizia e corrisposto utilizzando quota parte dei finanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
Art. 8
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MERLONI, Ministro dei lavori pubblici
BARUCCI, Ministro del tesoro
GALLO, Ministro delle finanze
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO