Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Testo vigente
Art. 104
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 5939
Art. 105
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 106
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 107 Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n. 1014, del 1960, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.
Art. 108 Assistenza scolastica
1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.
Titolo II. L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola elementare e media
Capo I. Obbligo scolastico
Art. 109 Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 .39
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 .39
Art. 110 Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta'.
2. Agli alunni handicappati e' consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalitadi cui all'articolo 313.
Art. 111 Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita'.
Art. 112 Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113 Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114 Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinche' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Capo II. Disposizioni sulla scolarita' dei cittadini stranieri
Art. 115 Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui e' domiciliato l'alunno, la scuola piu' idonea per struttura e disponibilita' a garantire il migliore inserimento.
3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e' soggetta a ratifica da parte del Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5.
9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.
Art. 116
IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Capo III. Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo
Art. 117 Certificazioni
1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneita' o di licenza della scuola dell'obbligo e' presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.
Titolo III. La scuola elementare
Capo I. Finalita' e ordinamento della scuola elementare
Art. 118
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59
Art. 119
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 5939
Art. 120 Circoli e direttori didattici
1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi e' divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico e' preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
Art. 121
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 122 Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
Art. 123
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 124
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275