diritto.io

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;
Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 2

1. All'articolo 4 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi;

2. Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: "titoli ed";

3. Al medesimo comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi"; e nella lattera d) la parola "carattere" e' sostituita dalla parola "condotta".

4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso".

5. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso".

6. Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".

7. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni".

Art. 3

1. All'articolo 5, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:

2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta".

3. Al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) non superano gli esami di fine corso.".

4. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.".

5. Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "assenza" sono inserite le seguenti: "superiore a novanta giorni".

6. Al comma 2, secondo periodo, la parola "trenta" e' sostituita dalla seguente: "novanta".

7. Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso.

8. Al secondo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole "ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.".

Art. 4

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

  2. b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.".

  3. c) al comma 1, lettera a), la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni";

  4. d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole "e viceversa";

  5. e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.".

Art. 5

1. All'articolo 10 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) non supera gli esami di fine corso";

3. Al comma 2, primo periodo, le parole: "contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio"; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica.
In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso.".

4. Al comma 3, la parola: "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".

Art. 6

1. All'articolo 11, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".

Art. 7

1. All'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) alla lettera a), le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti "quindici mesi" e dopo il punto e virgola sono aggiunti i seguenti periodi: "Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.";

  2. b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".

Art. 8

1. All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) alla lettera a), le parole "agli anni 40" sono sostituite dalle seguenti: "a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

  2. b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".

Art. 9

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) Al comma 1, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 17";

  2. b) al comma 3, lettera c) la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola "novanta " e' sostituita dalla seguente: "centoventi".

  3. c) Al comma 4, la parola "censura" e' sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".

Art. 10

1. All'articolo 20, comma 1, le parole: "per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "per merito assoluto".

Art. 11

1. Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
"Art. 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). - 1 Gli ispettori superiori che al 1o gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di "scelto", con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.

2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianta'.

5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14, comma 2.
"Art. 21-quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis e 21-ter sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.".