Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;
VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249;
VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1
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Art. 2
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Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49
Art. 4
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Art. 5
IL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 6 Raccolta separata
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) nonche' per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. . L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
Art. 7
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Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49
Art. 10 Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11
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