Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualita' ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della qualita' delle acque di balneazione;
b) gestione della qualita' delle acque di balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla qualita' delle acque di balneazione.
3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorita' competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione.
4. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) alle piscine e alle terme;
b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;
c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «autorita' competente»: l'autorita' o le autorita' di cui agli articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
b) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;
c) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualita' delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti;
d) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualita' delle acque di balneazione per piu' di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorita' competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;
e) «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione;
f) «misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:
1) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;
2) istituzione di un calendario di monitoraggio;
3) monitoraggio delle acque di balneazione;
4) valutazione della qualita' delle acque di balneazione;
5) classificazione delle acque di balneazione;
6) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbero influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;
7) informazione al pubblico;
8) azioni volte ad evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
9) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;
10) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
g) «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualita' delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi e' previsto in media non piu' di una volta ogni quattro anni;
h) «serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 6;
i) «valutazione della qualita' delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualita' delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;
l) «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;
m) «acque di balneazione»: le acque di cui all'articolo 1, comma 3;
n) «punto di monitoraggio»: la stazione di monitoraggio localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
2. I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 3 Competenze statali
1. Sono di competenza statale:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con la applicazione del presente decreto;
b) l'aggiornamento e l'integrazione delle tabelle e delle norme tecniche allegate, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualita' delle acque destinate alla balneazione;
c) l'elaborazione dei dati di monitoraggio e la trasmissione alla Commissione europea di tutte le informazioni previste dal presente decreto;
d) l'informazione al pubblico di cui all'articolo 15.
Art. 4 Competenze regionali
1. Sono di competenza regionale:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalita' di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;
e) la facolta' di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.
2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonche' i risultati delle attivita' di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresi', le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5 Competenze comunali
1. Sono di competenza comunale:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformita' a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15.
Capo II. Qualita' e gestione delle acque di balneazione
Art. 6 Monitoraggio
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare cosi' come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalita' dell'allegato VI. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione di cui all'articolo 7.
Non appena viene avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, puo' cessare il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni.
3. Il punto di monitoraggio e' fissato, all'interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
4. Per ciascuna acqua di balneazione e' fissato un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della stagione balneare 2009. Il campionamento e' effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.
5. I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione ai fini della valutazione di cui all'articolo 7 e sono sostituiti da campioni prelevati secondo le modalita' di cui all'allegato IV.
6. In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio di cui al comma 4 puo' essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione anomala.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni. Esse forniscono tali rapporti entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica tali dati alla Commissione europea al piu' tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva, di cui all'articolo 16.
8. Le regioni e le province autonome garantiscono che l'analisi della qualita' delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' consentire l'applicazione di metodi o procedure alternative, purche' sia dimostrato che i risultati ottenuti siano equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V.
Tutte le informazioni pertinenti sui metodi o sulle procedure applicate e sulla loro equivalenza sono trasmesse alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
9. I risultati dei programmi di monitoraggio, eseguiti almeno con la frequenza indicata negli allegati di cui al presente decreto, sono trasmessi tempestivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ai comuni interessati, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3.
Art. 7 Valutazione della qualita' delle acque di balneazione
1. La serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione e' ottenuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.
2. Le valutazioni della qualita' delle acque di balneazione vengono effettuate:
a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
b) al termine di ciascuna stagione balneare;
c) sulla base delle serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti;
d) secondo la procedura di cui all'allegato II.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono stabilire che le valutazioni di cui al comma 2, lettera c), sulla qualita' delle acque di balneazione, siano riferite unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa preventivamente la Commissione europea, la quale deve essere altresi' informata anche nel caso del ripristino delle valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Il periodo di valutazione applicato non puo' essere modificato piu' di una volta ogni cinque anni.
4. La serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione utilizzati per effettuare le relative valutazioni comprende almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.
5. Purche' siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 o qualora la serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane, la valutazione puo' essere effettuata sulla base di una serie di dati relativa a meno di quattro stagioni balneari se:
a) le acque di balneazione sono di nuova individuazione;
b) si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione. In tale caso la valutazione e' effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;
c) le acque di balneazione risultano gia' valutate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. In tale caso i parametri 2 e 3 di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.
6. Le regioni e le province autonome possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualita' delle acque di balneazione solo se dette acque:
a) sono contigue;
b) hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei commi 2, 4 e 5, lettera c);
c) hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.
Art. 8 Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione
1. A seguito della valutazione sulla qualita' delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 7 le regioni e le province autonome, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualita':
a) «scarsa»;
b) «sufficiente»;
c) «buona»;
d) «eccellente».
2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto legislativo e' completata entro la fine della stagione balneare 2015.
3. Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno «sufficienti». Esse adottano inoltre misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualita' «eccellente» o «buona».
4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualita' «scarsa». In tale caso le regioni e le province autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:
1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
4) conformemente all'articolo 15, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;
b) se le acque di balneazione sono classificate di qualita' «scarsa» per cinque anni consecutivi, e' disposto un divieto permanente di balneazione. Le regioni e le province autonome possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualita' «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.
Art. 9 Profili delle acque di balneazione
1. Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione puo' riguardare una singola acqua di balneazione o piu' acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione sono predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.
2. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzano anche i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 10 Misure di gestione in circostanze eccezionali
1. Le autorita' competenti provvedono affinche' vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.
Art. 11 Rischi da cianobatteri
1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.
2. Le autorita' competenti, qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, adottano immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione dei bagnanti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).