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Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

  1. a) «convenzione»: la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

  2. b) «autorita' competente di altro Stato Parte»: l'autorita' che, secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, e' competente a dare assistenza ad una richiesta proveniente dall'autorita' giudiziaria o dal Ministro della giustizia;

  3. c) «autorita' richiedente»: l'autorita' competente, secondo l'ordinamento dello Stato Parte, a richiedere assistenza all'autorita' giudiziaria o al Ministro della giustizia.

Art. 3 Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro della giustizia, alla autorita' competente di altro Stato Parte il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari.

2. Il Ministro della giustizia da' corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

Art. 4 Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta dell'autorita' competente di altro Stato Parte per il compimento di atti di accertamento nell'ambito di un procedimento amministrativo, ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richiesti, ovvero, quando tale luogo non e' individuabile, al prefetto di Roma, sempre che:

  1. a) contro la decisione dell'autorita' amministrativa sia ammesso ricorso dinnanzi all'autorita' giudiziaria;

  2. b) l'esecuzione degli atti richiesti non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il prefetto si avvale, per l'esecuzione della richiesta, degli organi delle singole amministrazioni pubbliche, che secondo l'ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle violazioni per cui e' prevista una sanzione amministrativa. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5 Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta

1. Le notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata.

2. L'autorita' che procede fa richiesta di assistenza alla autorita' competente di altro Stato Parte affinche' provveda alle necessarie ricerche del destinatario o alla notificazione con modalita' diverse, quando la notificazione a mezzo del servizio postale non risulta possibile, perche' l'indirizzo non e' conosciuto o e' incerto, ovvero e' inidonea ad assicurare la prova della conoscenza dell'atto.

3. L'atto da notificare e' tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato Parte, quando l'autorita' che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana.

4. Se l'autorita' che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce neanche la lingua o le lingue dello Stato Parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo stesso conosciuta.

Art. 6 Assistenza all'autorita' di uno Stato Parte per le notificazioni

1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata.

2. Il procuratore della Repubblica cura che l'atto sia tradotto, quando ricorrono i casi di cui all'articolo 143 del codice di procedura penale o vi e' richiesta in tal senso dell'autorita' richiedente dello Stato Parte. Provvede inoltre a dare avviso al destinatario che ha facolta' di richiedere informazioni circa il procedimento all'autorita' che ha fatto richiesta di assistenza per la notificazione.

Art. 7 Modalita' di trasmissione della richiesta di assistenza

1. Le richieste di assistenza sono trasmesse dall'autorita' giudiziaria direttamente all'autorita' competente dello Stato Parte unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della richiesta e' trasmessa al Ministro della giustizia.

2. La trasmissione puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero della giustizia.

3. Le richieste di assistenza dirette alle autorita' del Regno Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati non si avvalgano delle facolta' di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite del Ministero della giustizia.

Art. 8 Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attivita' probatoria

1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza e' trasmessa dal procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia.

2. Quando l'autorita' richiedente chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, in attuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, dal giudice, il procuratore della Repubblica presenta la richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede senza ritardo.

3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.
Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto la richiesta di assistenza ritiene che l'esecuzione spetti ad altro ufficio del pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' richiedente; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. Nel caso di piu' richieste di assistenza, tra loro collegate, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica individuato in relazione alla prima richiesta.

4. Per l'esecuzione si osservano le forme espressamente indicate dall'autorita' richiedente, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Quando l'atto oggetto della richiesta di assistenza non puo' essere compiuto alle condizioni ivi indicate perche' contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano il procuratore della Repubblica ne informa prontamente l'autorita' richiedente, indicando le condizioni alle quali la richiesta puo' essere accolta.

6. Il procuratore della Repubblica da' altresi' comunicazione all'autorita' richiedente di ogni ritardo nell'esecuzione e delle ragioni che impediscono di rispettare il termine indicato dalla richiesta di assistenza, in particolare quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.

Art. 9 Scambio spontaneo di informazioni

1. E' consentito, nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento amministrativo, lo scambio diretto e spontaneo di informazioni utili e di atti con l'autorita' competente di altro Stato Parte.

2. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall'autorita' competente dello Stato Parte.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Titolo II. Forme specifiche di assistenza giudiziaria

Art. 10 Richiesta di uno Stato Parte di restituzione all'avente diritto di beni provenienti da reato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il procuratore della Repubblica provvede sulla richiesta di sequestro di cose da restituire all'avente diritto proveniente dall'autorita' dello Stato Parte.

2. La richiesta di consegna e' accolta quando non vi e' dubbio sull'appartenenza delle cose e quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova o di confisca.

Art. 11 Trasferimento temporaneo in territorio nazionale di persona detenuta

1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di acquisizione probatoria e' necessaria la presenza di una persona, detenuta nello Stato Parte richiedente, questa, se presta consenso, puo' essere temporaneamente trasferita in territorio nazionale su iniziativa dell'autorita' richiedente.

2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta di trasferimento temporaneo, la trasmette al procuratore della Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta di assistenza, se ritiene che l'esecuzione non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' richiedente le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine di rientro nello Stato richiedente. Dispone quindi che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di esecuzione della richiesta.

4. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione al trasferimento temporaneo a condizione che l'autorita' richiedente trasmetta copia della dichiarazione di consenso della persona detenuta.

5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.