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Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Testo vigente

Capo I. Principi fondamentali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare il comma 181, lettera g);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni e in particolare gli articoli 20 e 21;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in materia di personale scolastico e in particolare l'articolo 11;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che adotta il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, sui corsi a indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di «strumento musicale» nella scuola media;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una societa' della conoscenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Principi e finalita'

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone la dignita', le esigenze, i diritti e i valori.

2. E' compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonche', in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacita' analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresi' lo sviluppo della creativita' delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varieta' di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualita', sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.

4. All'attuazione del presente decreto si provvede, con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2, nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali, nonche' delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente.

Art. 2 Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

2. La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e puo' essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonche' di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

Art. 3 I «temi della creativita'»

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, nonche' delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacita' intertestuali e il pensiero critico. Essa si realizza nell'ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate «temi della creativita'», che riguardano le seguenti aree:

  1. a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella piu' ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

  2. b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

  3. c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualita' e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

  4. d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

Capo II. Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della conoscenza del patrimonio artistico e della creativita'

Art. 4 Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita'» nel sistema nazionale di istruzione e formazione

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in collaborazione con l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le universita', gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, gli istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti.

2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'accreditamento.

Art. 5 Piano delle arti

1. Il "Piano delle arti" e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, e' attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.

2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:

  1. a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;

  2. b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creativita'»;

  3. c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

  4. d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creativita' e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  5. e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita' del Made in Italy;

  6. f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

  7. g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civilta' e culture dell'antichita';

  8. h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche;

  9. i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

Art. 6 Collaborazione con INDIRE

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attivita' riguardanti i temi della creativita':

  1. 1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creativita';

  2. 2) documentazione delle attivita' inerenti i temi della creativita';

  3. 3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei poli a orientamento artistico e performativo;

  4. 4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creativita', al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;

  5. 5) diffusione delle buone pratiche piu' efficaci al fine del conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di abilita', conoscenze e competenze relative ai temi della creativita'.

Art. 7 Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attivita':

  1. a) coordinamento delle progettualita' relative alla realizzazione dei temi della creativita';

  2. b) valorizzazione delle professionalita' del personale docente, sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;

  3. c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;

  4. d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creativita';

  5. e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;

  6. f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali italiane di qualita';

  7. g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 8 Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente

1. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creativita' costituisce una delle priorita' strategiche del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. La formazione di cui al presente articolo e' parte integrante del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creativita' sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Capo III. Promozione dell'arte nel primo ciclo

Art. 9 Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e' promosso lo svolgimento di attivita' dedicate allo sviluppo dei temi della creativita' e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialita' espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresi' promosse le attivita' dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale.

2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali e' previsto, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali e' assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Art. 10 Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attivita' connesse ai temi della creativita' si realizzano in continuita' con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline.

2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4.

3. Allo sviluppo dei temi della creativita' e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 11 Poli a orientamento artistico e performativo

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o piu' sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creativita', possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualita' relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.

3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai poli.

4. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo:

  1. a) i criteri per la costituzione dei poli;

  2. b) le finalita' formative;

  3. c) i modelli organizzativi;

  4. d) i criteri per la valutazione delle attivita' espletate dalle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.

5. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creativita', previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.