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Col quale e' approvato l'annesso regolamento in esecuzione di alcuni articoli della legge 16 luglio 1914, n. 679, concernente provvedimenti per l'istruzione media, nautica e normale

Testo vigente

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Veduti gli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 29, 31, 36, 37, 38, 50, 51, 53, 55, 58, della legge 16 luglio 1914, n. 679;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente, in esecuzione di alcuni articoli della legge 16 luglio 1914, n. 679, e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non conformi a quelle in esso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
SALANDRA - GRIPPO.
Visto, il guardasigilli: ORLANDO.