Relativo alla costituzione della Commissione consultiva per le sostanze esplosive
Testo vigente
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Veduto il decreto Luogotenenziale in data 31 dicembre 1915, n. 1870, con cui venne modificata la costituzione della Commissione consultiva per le sostanze esplosive;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. All'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1901, modificato col decreto Luogotenenziale predetto, e' sostituito il seguente:
«Art. 3. - La Commissione si compone di un presidente e di due membri, tutti nominati dal ministro dell'interno. Ne fanno anche parte quattro delegati tecnici, da designarsi uno per ciascuno dai ministri delle finanze, della guerra, della marina e dai lavori pubblici, nonche' il capo dell'ufficio esplosivi presso il Ministero dell'interno, il quale non ha diritto ad alcuna indennita' di presenza ed esercita pure le funzioni di segretario della Commissione».
Il presente decreto avra' effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Aglie', addi' 21 aprile 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Salandra.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.