Concernente disposizioni a favore degli orfani di guerra
Testo vigente
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Sino a quando non sia approvata la legge speciale sull'assistenza degli orfani di guerra, si provvedera' secondo le disposizioni seguenti.
Art. 2
1. Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potesta', sono morti in dipendenza dello stato di guerra.
2. L'assistenza e' accordata;
a) ai figli minorenni legittimi, o legittimati, e naturali riconosciuti, fatta eccezione degli emancipati e delle donne maritate;
b) agli interdetti.
3. La disposizione precedente e' estesa ai figli naturali non riconosciuti secondo le norme dell'art. 8.
Art. 3
1. I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'uffiziale dello stato civile che avra' ricevuto l'atto di nascita dell'orfano di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore e' morto per la guerra nazionale.
Art. 4
1. La Congregazione di carita' richiedera' al sindaco un elenco degli orfani di guerra. Il sindaco dovra' trasmetterlo con l'indicazione per ciascun orfano se sia soggetto alla podesta' della madre, o sia sotto tutela, se venne fatta domanda per la pensione e se questa fu liquidata e per quale somma.
2. Copia di tale elenco sara' trasmessa al Comitato provinciale di assistenza pubblica, e al pretore del mandamento.1
Art. 5
1. Presso la prefettura di ogni Provincia e' istituito un Comitato provinciale cui e' affidata l'alta vigilanza sull'assistenza agli orfani di guerra.
2. Il Comitato e' composto del prefetto, presidente, del giudice per le tutele, del medico provinciale e di tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di cui nella legge 18 luglio 1904, n. 390.
3. Il Comitato provinciale d'assistenza da' parere al Governo sulle domande di sovvenzioni degli enti indicati nel presente decreto.
Art. 6
1. La Congregazione di carita' e gli altri enti pubblici, le Associazioni, i Comitati, gli Istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne temporaneamente la tutela.
2. Il Comitato provinciale potra' nei piccoli Comuni, ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza dandole l'incarico anzidetto. Essa sara' composta del pretore o del conciliatore che la presiede, del presidente della Congregazione di carita', dell'ufficiale sanitario, di un maestro elementare e del parroco o di altro sacerdote, in sua vece, e di un ministro di culto diverso, ove cio' sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.
Art. 7
1. In ogni tribunale civile il presidente designa un giudice per compiere, durante l'anno giuridico, le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.
2. Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al tribunale negli articoli 260, 301 del Codice vivile e 815 del Codice di procedura civile.
3. Egli vigila in modo speciale sull'esecuzione delle disposizioni del Codice civile e del presente decreto relativamente, alle tutele degli stessi orfani.
Art. 8
1. Il giudice delle tutele decreta l'inscrizione fra gli orfani di guerra dei figli naturali non riconosciuti di cui nell'art. 2.
2. Egli puo' decretare tale inscrizione eccettuati i casi nei quali l'art. 180 del Codice civile vieta il riconoscimento:
1) quando la madre e il preteso padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;
2) quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;
3) quando la paternita' risulti da esplicita dichiarazione scritta del padre, o indirettamente da sentenza civile o penale.
3. L'accertamento della paternita' sara' fatto in via riservata senza che abbia alcun carattere o effetto giuridico e ai soli fini del presente decreto.
Art. 9
1. Il Consiglio di famiglia o di tutela dell'orfano di guerra puo' essere composto di due soli membri. Le donne possono farne parte ed esercitare le funzioni di tutela. Alle donne maritate non occorre l'autorizzazione del marito.
Art. 10
1. Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.
Art. 11
1. L'assistenza di cui nel presente decreto, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria podesta' o presso il tutore.
2. Gli enti incaricati dell'assistenza devono curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.
3. A tale scopo e per gli altri fini del presente decreto potra' essere dato a ispettori nominati dalla Congregazione di carita' o dalla Commissione di cui nell'articolo 6 l'incarico d'investigare e riferire sulle condizioni degli orfani.