Col quale e' approvato l'annesso regolamento per la R. Scuola di viticultura e di enologia in Conegliano
Testo vigente
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 3 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª;
Udite le Amministrazioni provinciali di Padova, di Treviso, di Udine e di Venezia, e comunale di Conegliano, il Consiglio d'amministrazione del Comizio agrario di Conegliano, che contribuiscono al mantenimento della R. Scuola di viticoltura e di enologia in Conegliano e della Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario in Conegliano;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvato, per la R. Scuola di viticoltura e di enologia in Conegliano, l'unito regolamento organico e disciplinare, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
2. Il regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1889, n. 4549, e' abrogato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 1916.
TOMASO DI SAVOIA
Raineri.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.