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Riguardante l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali militari

Testo vigente

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con i ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. All'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie pronunziate dai tribunali militari territoriali e di guerra e dai tribunali militari marittimi contro persone residenti nel Regno o nelle colonie, provvedono, a richiesta degli avvocati militari, secondo le norme di cui all'art. 568 Codice procedura penale, i procuratori del Re se la pena pecuniaria supera le lire duemila e negli altri casi i pretori.

Art. 2

1. Dell'eventuale mancato pagamento e dell'insolvibilita' dei condannati, i procuratori del Re ed i pretori, richiesti a norma dell'articolo precedente, renderanno informati gli avvocati militari, che provvederanno alla conversione della pena pecuniaria in restrittiva della liberta' personale, delegandone parimenti la esecuzione alle medesime autorita' giudiziarie.

Art. 3

1. Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
BOSELLI - SACCHI - MORRONE - CORSI.
Visto, Il guardasigilli: SACCHI.