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Recante norme per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1342, concernente il contributo dei terreni bonificati

Testo vigente

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1342;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Per l'applicazione del contributo di L. 2 per ettaro ai terreni bonificati, gli uffici tecnici di finanza e le sezioni catastali provvederanno alla identificazione dei terreni soggetti al contributo, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1342, e ne sara' formato un elenco distintamente per Comune, con la indicazione della loro estensione in ettari e dei singoli proprietari.

2. Il contributo non si applica ai terreni bonificati che per ciascun contribuente nel Comune risultino, in complesso, di estensione inferiore ad un ettaro e non si tiene conto per le estensioni superiori delle frazioni di ettaro.

Art. 2

1. Gli elenchi di cui all'articolo precedente saranno rimessi all'intendente di finanza della Provincia, il quale disporra' l'invio immediato di una copia di ciascun elenco, da esso autenticata, al sindaco del Comune interessato, affinche' ne disponga la pubblicazione all'albo pretorio comunale pel periodo di quindici giorni consecutivi, dandone avviso al pubblico con apposito manifesto, con avvertenza che chiunque vi abbia interesse puo' produrre ricorso all'Intendenza di finanza contro le risultanze dell'elenco, entro trenta giorni dalla scadenza del detto periodo di pubblicazione.

2. I sindaci rinvieranno poi gli elenchi all'Intendenza col certificato di avvenuta affissione.

Art. 3

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo dell'affissione, gli interessati potranno produrre ricorso alla Intendenza di finanza della Provincia, per qualsiasi errore occorso in proprio danno nella formazione dell'elenco.

2. Le spese per le verifiche fondiarie, che fossero necessarie per decidere sui reclami, devono essere anticipate dal reclamante nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore. Le somme depositate all'uopo verranno restituite se il reclamo sara' totalmente accolto.

3. Contro la decisione dell'Intendenza e' ammesso reclamo in appello al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione intendentizia, da farsi a cura degli agenti delle imposte, nei modi stabiliti per la imposta fabbricati.

4. I ricorsi di cui al presente articolo non sospendono la iscrizione a ruolo, ne' la riscossione del contributo con le relative sovrimposte ed aggi.

Art. 4

1. Nell'inviare l'elenco, giusta il precedente articolo 2, le Intendenze fanno invito ai Comuni di deliberare se intendono valersi della facolta' di sovrimporre sulla meta' del contributo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1342.

2. La sovrimposta sara' determinata nella stessa misura applicata sull'imposta terreni per gli anni 1916-1917.

3. Nello stesso tempo l'Intendenza comunica alla Provincia i risultati complessivi degli elenchi di tutti i Comuni della Provincia, con invito a prendere analoghe deliberazioni.

4. I Comuni e le Provincie debbono deliberare in proposito entro trenta giorni da tali comunicazioni dandone immediata notizia all'Intendenza.

Art. 5

1. Scaduto il termine utile per la produzione dei ricorsi, le Intendenze di finanza richiederanno alla Prefettura l'ammontare delle sovrimposte state deliberate dalle Provincie e dai Comuni. Poscia gli elenchi dei terreni soggetti al contributo saranno trasmessi alle agenzie delle imposte, le quali formeranno i ruoli dei contribuenti, liquidando il debito di ciascuno di essi per il contributo dovuto all'erario con le eventuali sovrimposte e gli aggi di riscossione nella misura vigente per le imposte dirette.

Art. 6

1. Per la formazione e pubblicazione dei ruoli e per la riscossione delle somme in essi iscritte, nonche' per il rimborso delle quote indebite e inesigibili saranno osservate le norme in vigore per la imposta sui terreni e quelle della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Boselli - Meda.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.