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Col quale la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai Comuni per far fronte a deficienze di entrate, a maggiori spese od all'estinzione di debiti dipendenti dallo stato di guerra, e per provvedere all'organizzazione civile

Testo vigente

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 67, quarto comma, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte I;
Visto il Nostro decreto 27 agosto 1916, n. 1187;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri per gli affari interni, per il tesoro e per industria, il commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui speciali ai Comuni, per metterli in grado far fronte a deficienze di entrate, a nuove o maggiori spese o alla estinzione di debiti dipendenti prevalentemente dallo stato di guerra.

2. I mutui saranno concessi ai Comuni piu' bisognosi che non abbiano potuto sistemare i loro bilanci, pur avendo provveduto alla diminuzione delle spese ordinarie e all'aumento delle entrate mediante l'imposizione di nuovi tributi o l'aggravamento di quelli esistenti.

3. Nei casi di eccezionale bisogno e compatibilmente con le esigenze dei Comuni, di cui al comma precedente, i detti mutui potranno essere concessi anche ai Comuni che, a giudizio della Giunta provinciale amministrativa confermato dal Ministero dell'interno, si trovino nella impossibilita' assoluta di provvedere al miglioramento dei loro bilanci nel modo indicato nel 2° comma del presente articolo.

Art. 2

1. I prestiti concessi ai sensi dell'articolo precedente saranno ammortizzati nel periodo di 35 anni, mediante annualita' costanti, comprensive di capitale e dell'interesse scalare nella misura del 3%.

2. In via eccezionale potra' concedersi l'ammortamento anche in 50 anni.

3. Ai prestiti stessi sono applicabili le norme di cui agli articoli 75 e seguenti del citato testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I), in quanto non sia diversamente disposto col presente decreto.

Art. 3

1. Le domande di mutui dovranno essere trasmesse, per mezzo della prefettura, alla Cassa dei depositi e prestiti corredate dei seguenti documenti:

  1. 1° copia legale di deliberazione, in unica lettura, del Consiglio comunale, presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con la quale si indichi l'ammontare del prestito, il periodo di ammortamento e la garanzia, e si autorizzi il sindaco a rilasciare le necessarie delegazioni senza obbligo di accettazione del prestito, per la somma e la durata che saranno definitivamente stabilite dalla Cassa mutuante.

2. Per i Comuni nei quali non funzioni l'ordinaria Amministrazione, la deliberazione di contrattazione del mutuo sara' presa, in luogo e vece del Consiglio comunale, dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio e sara' approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, e le delegazioni saranno rilasciate dal R. commissario straordinario oppure dal commissario prefettizio;

  1. 2° copia legale della decisione della Giunta provinciale amministrativa approvante la deliberazione di contrattazione del mutuo. Se per garantire il prestito occorra l'eccedenza della sovrimposta oltre il limite legale, la Giunta provinciale amministrativa nella decisione di cui sopra autorizzera' tale eccedenza.

3. Agli effetti della legge 6 luglio 1912, n. 767, sara' pubblicata soltanto la decisione tutoria ed il termine per il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato sara' ridotto a 15 giorni;

  1. 3° l'attestazione prefettizia sulla consistenza della sovrimposta comunale e degli altri cespiti offerti in garanzia;

  2. 4° copia del bilancio comunale per l'anno in corso;

  3. 5° una breve memoria del prefetto sulla necessita' del prestito in relazione agli scopi e ai provvedimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4

1. Sulle domande dei mutui deliberera' il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, la quale promuovera' quindi la concessione dei mutui nel modo indicato nell'art. 74 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; poscia invitera' i Comuni mutuatari a rilasciare le prescritte delegazioni.

2. I mutui saranno somministrati a seconda del bisogno, col concorso e la vigilanza del prefetto e in base ad ordinativi prefettizi.

Art. 5

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a valersi del disposto dell'art. 67 (penultimo capoverso) del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, per procurarsi i mezzi occorrenti per l'effettuazione dei mutui di favore considerati nei precedenti articoli.

2. Negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro sara' inscritta la somma occorrente per corrispondere alla Cassa depositi e prestiti un compenso in misura del mezzo per cento sull'importo dei mutui somministrati, al fine d'indennizzare la passa medesima delle spese di amministrazione e accessorie derivanti dal servizio dei predetti mutui.

Art. 6

1. Durante lo stato di guerra, la Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie e le Casse di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono autorizzate a fare mutui ai Comuni ed alle Provincie, anche allo scopo di provvedere ai bisogni della organizzazione civile, osservando le norme rispettivamente stabilite nell'art. 72 (libro II, parte I) del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, nell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e nell'art. 15 del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1107.

2. La facolta' di cui al comma precedente puo' essere esercitata dalle Casse di risparmio ordinarie entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi in mutui a corpi morali.

Art. 7

1. I ministri proponenti sono autorizzati a provvedere a tutto quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, che avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Boselli - Orlando - Carcano - De Nava.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.