Relativo ai limiti della giurisdizione dei Comandi in capo di dipartimento marittimo, dei Comandi militari marittimi e delle difese marittime di Gaeta e di Messina
Testo vigente
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, n. 1174, che approva l'ordinamento del servizio della marina militare dello Stato;
Visto il R. decreto 17 marzo 1867, n. 3626, che trasporta a Venezia la sede del III dipartimento militare marittimo;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1870, n. 5477, che fissa alla Spezia la sede del I dipartimento militare marittimo;
Visto il R. decreto 1° novembre 1870, n. 5990, che include nella giurisdizione del I dipartimento militare marittimo il littorale dell'ex-Stato pontificio;
Visto il R. decreto 16 aprile 1893, che eleva il « Comando locale » di Taranto a « Comando militare marittimo », stabilendone la giurisdizione;
Visto il R. decreto 6 agosto 1893, che eleva il « Comando locale » della Maddalena a « Comando militare marittimo », stabilendone la giurisdizione;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, n. 124, che eleva il « Comando militare marittimo di Taranto » a « Dipartimento militare marittimo »;
Visto il R. decreto 26 aprile 1914, n. 373, che fissa l'autonomia della Difesa marittima di Messina e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1407, che fissa l'autonomia della Difesa marittima di Gaeta e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 907, che istituisce a Brindisi un « Comando militare marittimo » e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 982, col quale viene stabilito che i dipartimenti marittimi saranno designati coi nomi delle citta' ove hanno sede;
Visto il Codice penale militare marittimo e segnatamente l'articolo 376;
Ritenuta l'opportunita' di riassumere in un unico atto i limiti giurisdizionali dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi e delle difese marittime;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. I limiti della giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della Regia marina nella Sicilia e della difesa marittima di Gaeta, sono stabiliti nel modo seguente:
1° dipartimento marittimo di Spezia: dal confine francese fino a Torre Canneto, incluse le isole dell'Arcipelago Toscano;
2° difesa marittima di Gaeta: da Torre Canneto alla foce del Volturno, incluse le isole di Ponza, Zannone e Palmarola;
3° dipartimento marittimo di Napoli: dalla foce del Volturno a quella del Mesima, comprese le isole di Ventotene, Santo Stefano e quelle del golfo di Napoli;
4° comando dei servizi della R. marina nella Sicilia: tutto il litorale della Sicilia, le isole adiacenti e quel tratto di costa calabra compreso tra la foce del Mesima e la foce della fiumara Assi;
5° dipartimento marittimo di Taranto: dalla foce della fiumara Assi fino a Torre Specchia Grande, inclusa;
6. Comando militare marittimo di Brindisi: da Torre Specchia Grande, esclusa, a Punta Pietre Nere esclusa, comprese le isole Tremiti;2
7. Dipartimento marittimo di Venezia: da Punta Pietre Nere, inclusa, sino al confine austriaco;2
8° comando militare marittimo di Maddalena: tutto il litorale della Sardegna e le isole adiacenti.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 MARZO 1917, N. 522
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Corsi.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.