Che estende, durante la guerra, ai componenti lo stato maggiore e gli equipaggi dei piroscafi noleggiati per servizi di Stato, le disposizioni sancite dei decreti Luogotenenziali 17 febbraio e 6 agosto 1916, numeri 204 e 1043, concernenti la condizione giuridica dei detti equipaggi
Testo vigente
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i Nostri decreti 17 febbraio 1916, n. 204 e 6 agosto 1916, n. 1043, concernenti la condizione giuridica degli equipaggi delle navi requisite;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli del tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e culti, delle finanze, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Le disposizioni sancite dai Nostri decreti 17 febbraio 1916, n. 204 e 6 agosto 1916, n. 1043, sono estese, durante la guerra, ai componenti lo stato maggiore e gli equipaggi dei piroscafi noleggiati per servizi di Stato, appartenenti a Societa' sovvenzionate.
2. Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Boselli - Corsi - Carcano - Morrone -
Sacchi - Meda - Arlotta - De Nava.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.