Col quale sono concessi compensi e indennita' ai sindacatori ed agli amministratori sequestratari delle aziende commerciali in cui siano interessati sudditi nemici
Testo vigente
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dell'industria, commercia e lavoro, di concerto col presidente del Consiglio, coi ministri delle colonie, dell'interno, e di grazia e giustizia e dei culti, e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Qualora concorrano speciali motivi, inerenti all'entita' e gravita' del lavoro da compiere, i prefetti, di concerto con gli intendenti di finanza, possono assegnare ai funzionari incaricati del sindacato a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 961, una indennita' a carico dell'azienda.
Art. 2
1. La misura dell'indennita' sara' determinata tenuto conto dell'importanza della ditta e delle difficolta' che s'incontrano nell'esercizio del sindacato.
2. Se l'azienda sottoposta a sindacato si trova dove il sindacatore ha la sua residenza, la misura dell'indennita' non potra' essere superiore alla meta' di quella che competerebbe al funzionario in missione per conto dello Stato, a termini dell'art. 3 del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.
3. Se la sede dell'azienda e' fuori della residenza del funzionario, l'indennita' non potra' superare i due terzi di quella giornaliera di missione dovuta a termini del citato art. 3, salvo il rimborso delle spese di trasporto da liquidarsi con le norme stabilite per gli impiegati dello Stato.
Art. 3
1. Se uno stesso fnnzionario e' incaricato del sindacato da esercitarsi su aziende diverse, non gli sara' assegnata che una sola indennita', la quale potra' anche superare i limiti anzidetti, ma non l'intera indennita' giornaliera fissata dal citato art. 3 del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840. Di tale indennita' l'onere verra' equamente distribuito fra le varie aziende.
Art. 4
1. L'indennita' da assegnarsi agli amministratorl sequestratari sara' equamente determinata dai prefetti, di concerto con gli intendenti di finanza, tenendo conto dell'entita' e natura dell'azienda, della circostanza che sia stata autorizzata o vietata in continuazione della gestione e del grado del funzionario incaricato. In nessun caso tale indennita' potra' superare la misura massima dell'indennita' giornaliera di missione stabilita dall'art. 3 del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.
Art. 5
1. I prefetti, comunicheranno i provvedimenti relativi all'indennita' di cui sopra al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che potra' in ogni tempo modificarli. Per le aziende che gestiscono pubblici servizi, le attribuzioni di cui nel presente articolo appartengono al ministro dell'interno.
Art. 6
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Pero' le indennita' di missione dovute ai sindacatori per essersi recati fuori della loro residenza, le quali non ancora sieno state pagate all'entrata in vigore di questo decreto, faranno carico alle aziende.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 21 dicembre 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Boselli - De Nava - Colosimo -
Orlando - Sacchi - Meda.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.