Che per la durata della guerra nazionale, e fino a sei mesi dopo la stipulazione della pace, autorizza il collocamento a disposizione dei prefetti del Regno senza limite numerico
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56