Che demanda all'autorita' militare le inchieste sulle perdite di navi mercantili, e dichiara altresi' applicabili in tal caso al capitano o ad altre persone dell'equipaggio le sanzioni del Codice penale militare marittimo
Testo vigente
Art. 1
1. PROVVEDIMENTO REVOCATO DAL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1919, N. 1562
Art. 2
1. PROVVEDIMENTO REVOCATO DAL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1919, N. 1562