Col quale, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui di favore ai Comuni del Regno per sovvenzionare istituzioni di beneficenza, aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Art. 4
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56