Che in via transitoria e per il solo periodo della guerra istituisce nel corpo R. equipaggi le categorie «Fucilieri» e «Mitraglieri» stabilendo le norme per la formazione delle medesime
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56