Che stabilisce una detrazione di centesimi trenta a quintale sui prezzi da fissare pel frumento, granoturco, avena, orzo e segala del raccolto 1919 requisiti o comunque acquistati dallo Stato
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56