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Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1942 n. 1210

Testo vigente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597 e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nel 1° e 2° comma dell'articolo 5 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, sono estese agli agenti dichiarati non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo stesso indicate, che abbiano anzianita' di grado compresa fra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1933, purche' assunti come aiutanti applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche.

2. I provvedimenti derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti con anzianita' di grado 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli altri.

3. Agli agenti promossi in base ai precedenti comma, sono pure estese, a cominciare dal 1° gennaio 1944, le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 5 e quelle dell'art. 6 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 2

1. A parziale modificazione dell'allegato G annesso al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di grado 6° dei rispettivi gruppi B e C del personale degli uffici che, in base alla pianta organica, risultino vacanti al 1° gennaio 1944 e successivamente, sono conferiti per due terzi mediante promozioni per merito comparativo e per un terzo per esami di concorso, agli agenti di gruppo B e C, che alla data di decorrenza della promozione e da quella fissata nel bando di concorso risulteranno rivestiti rispettivamente delle qualifiche di segretario principale ad personam, e di applicato principale ad personam o equiparate di qualsiasi anzianita' di grado, nonche' ai segretari principali, applicati principali e qualifiche equiparate.

2. Ai predetti agenti e' richiesta l'anzianita' di servizio complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno otto anni alla data fissata nel bando di concorso e di almeno dieci anni alla data di decorrenza della promozione per merito comparativo. Detta anzianita' e' ridotta, rispettivamente, a sei ed otto anni per i laureati.

3. Sono soppressi i comma 4, 5, 6, 7 dell'art. 13 sub 60, del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 3

1. Sono aboliti gli esami di idoneita' previsti dall'annotazione (6) dell'allegato G al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, fatta eccezione per le seguenti promozioni:

  1. 1) da applicato capo o qualifiche equiparate ad ispettore di 1ª classe;

  2. 2) da sottocapo a capo stazione di 2ª classe, capo gestione di 2ª classe, capo telegrafista di 2ª classe;

  3. 3) da guardasala a guardamerci;

  4. 4) da aiuto macchinista a macchinista di 3ª classe.

2. Sono altresi' aboliti gli esami di concorso per la promozione da deviatore e manovratore a capo squadra deviatori e capo squadra manovratori previsti dallo stesso allegato G.

3. Le promozioni alle qualifiche previste nel precedente comma avverranno per merito comparativo previo esame di abilitazione.

Art. 4

1. A parziale modificazione dell'alleato G al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, le promozioni nel personale tecnico-operaio per il passaggio dal grado 9° all'8 e nel personale di macchina per il passaggio da capo deposito di 3ª classe a capo deposito di 2ª classe avvengono solo a titolo di "anzianita' ai meritevoli" senza limitazione di posti pianta, dopo cinque anni di anzianita' nel grado. A tali effetti i posti di pianta stabiliti tanto per i gradi 9° e 8° del personale tecnico-operaio quanto per i capi deposito di 3ª classe e capi deposito di 2ª classe, sono da considerarsi cumulativamente.

2. Per gli agenti assunti nel grado 11° delle tabelle organiche precedenti all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, con la qualifica di sottocapo tecnico ed in seguito a pubblico concorso per il quale sia stato richiesto il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, i due anni trascorsi anche in detto grado 11° sono da considerarsi utili agli effetti del computo dei cinque anni di anzianita' di grado previsti nel precedente comma per concorrere alla promozione a capo tecnico di 2ª classe.

3. I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo decorreranno agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1943.

Art. 5

1. Gli agenti di grado 8ª gruppo B risultati idonei nei concorsi interni a posti di allievo ispettore, banditi con i decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e n. 485, potranno ottenere, a cominciare dal 1ª gennaio 1944, la promozione al grado 6ª del personale degli uffici (gruppo B) se giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, quando abbiamo almeno l'anzianita' complessiva nei gradi 8° e 9ª stabilita dal 2ª comma del precedente art. 2.

2. Gli agenti di grado 8° del ramo esecutivo risultati idonei nei concorsi indicati nel precedente comma potranno conseguire lo stesso beneficio, domandando il trasferimento nel ramo degli uffici.

3. Gli agenti di cui al presente articolo non potranno essere promossi al grado di ispettore di 1ª classe prima degli agenti risultati vincitori dei concorsi interni a posti di allievo ispettore banditi con i citati decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e n. 485.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 1946
DE GASPERI
LOMBARDI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 8. - FRASCA