Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1 Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», e' sostituito dal seguente:
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
Art. 2 Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Citta' metropolitane,».
Art. 3 Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Art. 4 Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
Art. 5 Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «il 25º anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'».
Art. 6 Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».
Art. 7 Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane».
Art. 8 Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Art. 9 Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».
Art. 10 Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Art. 11 Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;b) il quarto comma e' abrogato.