Che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa Ecclesiastica in virtu' della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro Regio Commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napoletane, passano al Demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3.
Art. 2
1. In correspettivo di questa cessione il Governo inscrivera' in nome della Cassa Ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.
Art. 3
1. Il Ministro delle Finanze, unitamente al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per l'accertamento del valore dei beni demaniali, colle norme dei contratti, dei registri regolari e dei catasti, e in caso di mancanza o anche d'insufficienza di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verra' fissato da regolamento.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 1870, N. 5723
Art. 5
1. Quelli degli edifizi monastici che sono da assegnarsi ai Comuni delle Provincie Napoletane, secondo l'articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, non saranno compresi nel passaggio di che all'art. 1, e verranno dal Governo assegnati effettivamente ai Comuni.
2. Le disposizioni, di cui nell'art. 25 della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle Provincie Napoletane, sono estese a tutte le Provincie del Regno, ove e' istituita la Cassa Ecclesiastica.
Art. 6
1. Oltrecio' il Governo del Re e' autorizzato ad alienare ai Comuni, a trattative private, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio dei quali avessero bisogno per uso proprio, e dei quali, faran richiesta nel termine di sei mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati.
Art. 7
1. Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli riversibili, come all'art. 4 del Decreto 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, e 5 del Decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione, fino a che questa non sia risoluta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali.
Art. 8
1. Gli oneri inerenti ai beni, di cui all' art. 4 della presente legge, s' intendono trasferiti, sulla rendita di cui all'articolo 2.
Art. 9
1. Con un regolamento approvato per Regio Decreto sara' provveduto alla esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Torino addi' 21 agosto 1862.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
Quintino Sella.