Per l'esecuzione del Trattato generale 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il Governo del Re e' autorizzato a dare esecuzione, in quanto lo risguarda, al Trattato generale firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.
Art. 2
1. A tale effetto saranno stanziate nel bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri, parte straordinaria, in apposito capitolo sotto la denominazione: Indennita' pel riscatto del pedaggio sulla Schelda, e relativi interessi, le seguenti somme:
2. Per l'anno 1864 . . . . . . . . . . . . . . L. 48,720. 00.
3. Per l'anno 1865, e pei successivi
al 1873 inclusivamente. . . . . . . . . . ยป 58,972. 49.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Torino, addi' 26 maggio 1864.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
Visconti Venosta.
(Vedi il Trattato negli Atti della Camera dei Deputati, Sessione 1863-1864, n. 404, pag.1560 e seguenti).