Che stabilisce non potersi cedere o sequestrare, salve determinate eccezioni, le paghe ed altri assegnamenti competenti agli Ufficiali dell'Armata di terra e di mare
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9