diritto.io

Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

Testo vigente

Allegato D

Titolo I. Della composizione del consiglio di stato.

Allegato D
LEGGE SUL CONSIGLIO DI STATO

Art. 1

1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.

Art. 2

1. Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal ministro dell'interno dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3

1. I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4

I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, ne' sospesi, ne' collocati a riposo d'ufficio; ne' allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermita' o per debolezza di mente, non sieno piu' in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignita' del collegio al quale appartengono.

6. I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parare del Consiglio di Stato in sessione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 5

1. I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

2. Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per l'affare di cui e' relatore.

Art. 6

1. La direzione del personale e del servizio interno, non che la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

Titolo II. Delle attribuzioni del consiglio di stato.

Art. 7

1. Il Consiglio di Stato:

2. 1.° Da' il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto e' prescritto dalla legge;

3. 2.° Da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re;

4. 3.° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 8

1. Quando il parere del Consiglio di Stato e' richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola: udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 9

1. Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato e' richiesto per legge, dovra' domandarsi:

2. 1.° Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

3. 2.° Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;

4. 3.° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura;

5. 4.° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

6. Nei casi previsti al n.° 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si fara' constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10

1. Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati:

2. 1.° NUMERO ABROGATO DALLA L. 31 MARZO 1877, N. 3761;

3. 2.° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;

4. 3.° Sui sequestri di temporalita', sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

5. 4.° Sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

6. L'istanza per queste decisioni e' trasmessa al Consiglio di Stato dal ministro di grazia, giustizia e culti.