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Sui conflitti di attribuzioni

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La pubblica Amministrazione, oltre la facolta' ordinaria di opporre, in qualunque stato di causa, la incompetenza dell'autorita' giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, puo' anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.

2. Se l'Amministrazione e' parte in giudizio, e' ammessa ad usare di quel mezzo straordinario finche' la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non e' parte in causa, puo' usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorita' giudiziaria passata in cosa giudicata.

Art. 2

1. La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassezione e' fatta con decreto motivato dal prefetto. Il decreto e' dal prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al procuratore del Re nel circondaRIo ove pende la lite davanti al pretore o al tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto e' trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.

2. Comunicato il decreto del prefetto all'autorita' giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospendera' senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovra' notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta.
L'autorita' giudiziaria non potra' piu' emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorche' provvedimenti conservatorii.

Art. 3

1. Appartiene esclusivamente alle sezioni di Cassazione istituite in Roma:

  1. 1° Giudicare sulla competenza dell'autorita' giudiziaria ogniqualvolta la pubblica Amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;

  2. 2° Regolare la competenza tra l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa quando l'una o l'altra siansi dichiarate incompetenti;

  3. 3° Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, non che della nullita' delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.

2. Sopra ricorso documentato, alle sezioni medesime diretto dalla parte piu' diligente, la Corte procede in via d'urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile. La discussione e' contraddittoria e pubblica. La decisione e' presa a sezioni unite e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.

Art. 4

1. La decisione sulla competenza e' determinata dall'oggetto della domanda, e, quando prosegua il giudizio, non pregiudica le quistioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' dell'azione.

Art. 5

1. Sono altresi' deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni di Cassazione istituite in Roma le sentenze in grado di appello sulla questione se sia competente l'autorita' giudiziaria o l'autorita' amministrativa.

2. Anche in questo caso la decisione e' presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile.

3. Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado di appello si contengano altri motivi oltre quello sulla competenza, giudichera' dei medesimi la sezione civile della Corte di cassazione di Roma, dopo che le sezioni unite avranno pronunciato sulla questione di competenza.

Art. 6

1. Sono abrogati l'art. 10, n. 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'art. 13 della legge sul Contenzioso amministrativo, allegato E, alla legge 20 marzo 1865, nonche' la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, n. 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.

2. E' del pari abrogato l'art. 43 della legge del 14 agosto 1862, n. 800.

3. I ricorsi per annullamento, di che nel n. 3 dell'art. 3, devono presentarsi nel temine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Mancini.