diritto.io

Per la quale le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 281 della Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'Ordinamento giudiziario, e negli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 14 stesso mese ed anno, n. 2636, relativa al numero dei funzionarii giudiziari, continueranno ad avere effetto fino a tutto il 31 dicembre 1868

Testo vigente