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Colla quale la Provincia di Mantova e' ricostituita, nei rapporti di circoscrizione territoriale, nel modo come esisteva all'epoca della dominazione austriaca

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La Provincia di Mantova e' ricostituita, nei rapporti di circoscrizione territoriale, nel modo come esisteva all'epoca della dominazione austriaca, anteriormente alla stipulazione dei Trattati di Villafranca e di Zurigo.

2. Pero' i Comuni di Acquafredda e di Volongo continueranno a far parte della Provincia di Brescia; quello d'Ostiano passera' dalla Provincia di Brescia a quella di Cremona; e quello di Peschiera continuera' a formar parte della Provincia di Verona. Alla stessa Provincia di Cremona rimarra' annesso il Comune d'Isola Dovarese. Il Comune di Rolo rimarra' alla Provincia di Reggio nell'Emilia.

3. Un Decreto Reale, da pubblicarsi contemporaneamente all'emanazione della presente Legge, determinera' la circoscrizione dei distretti amministrativi dei quali si comporra' la Provincia, si' e come erano stabiliti in detta epoca.

Art. 2

1. Il Circondario attuale di Castiglione delle Stiviere e' soppresso.

2. I Comuni del medesimo, componenti presentemente il Mandamento di Montechiari, vengono aggregati al Circondario di Brescia.

Art. 3

1. Fino a che non siano unificate le Leggi civile e penale, e l'ordinamento giudiziario, nulla e' innovato nell'amministrazione della giustizia, e negli Atti dello stato civile nei territori che ritornano alla Provincia di Mantova.

2. Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con speciali Decreti, alle disposizioni transitorie che potessero occorrere nei rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 4

1. Il Governo del Re, sentiti i Consigli provinciali cui riguarda, e previo parere del Consiglio di Stato, determinera' con apposito Regolamento, da approvarsi per Decreto Reale, quali norme saranno ad osservarsi per la separazione delle rispettive attivita' e passivita' patrimoniali, e per l'assestamento d'ogni e qualsiasi interesse finanziario ed economico, tenendo conto e facendo ragione altresi' a quegli altri diversi interessi, diritti e rapporti che la condizione eccezionale in cui si trovarono nei decorsi ultimi anni i paesi cui la presente Legge ha riguardo, avesse creati, e che potessero per avventura richiedere particolari provvidenze onde essere tutelati.

Art. 5

1. La presente Legge avra' effetto a cominciare dal 1° luglio 1868.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Firenze addi' 9 febbraio 1868.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
C. Cadorna.