Per la dotazione immobiliare della Corona
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. La dotazione immobiliare della Corona e' composta degli stabili compresi nell'unito Elenco.
Art. 2
1. I beni fino al presente assegnati alla Corona, e non compresi nel detto Elenco, saranno restituiti al Demanio dello Stato al 1° novembre prossimo venturo.
2. Per l'epoca stessa saranno consegnati alla Corona i beni compresi nel detto Elenco, che ora si trovano in possesso del Demanio.
Art. 3
1. I redditi e i carichi dei beni che passano dalla Corona al Demanio, o viceversa, spetteranno all'Amministrazione cedente, per le proprieta' urbane, fino a tutto ottobre prossimo venturo, e per le proprieta' rurali, fino alla fine dell'annata agraria in corso.
2. Da queste epoche in poi, tutti i redditi ed i carichi inerenti ai detti beni, compresi gli stipendi del personale che vi e' addetto, saranno a benefizio ed a peso dell'Amministrazione ricevente.
Art. 4
1. Si faranno le occorrenti riforme all'inventario generale dei beni della Corona, per comprendervi i nuovi beni assegnati, e per escluderne i ceduti.
Art. 5
1. E' fatta facolta' al Governo di regolare, d'accordo col Ministero di Casa Reale, mediante permute coi proprietari limitrofi, i confini delle tenute della Petraia, di Poggio a Caiano, di S. Rossore, e dei terreni per le scuderie della Pace in Firenze.
2. E' pure fatta facolta' al Governo di addivenire, col patrimonio particolare di Sua Maesta', all'atto di cessione di proprieta' del castello di Racconigi, parco, beni e mulini dipendenti, ricevendo in permuta, previo estimo di periti in base al reddito, beni di proprieta' privata di Sua Maesta', facenti parte della tenuta di Casanova nella Provincia di Torino, od altri stabili acquistati gia' in proprio da Sua Maesta', che dovranno pero' restare incorporati a quelli della dotazione della Corona.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 26 agosto 1868.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
L. G. Cambray Digny.