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Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali

Testo vigente

Parte I. Costruzione obbligatoria delle strade comunali.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali:

  1. a) Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un Comune col capo-luogo del rispettivo Circondario, o col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini;

  2. b) Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

  3. c) Quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un Comune.

Parte II. Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.

Art. 2

1. Non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, i Comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione delle strade, di cui all'articolo precedente, con un fondo speciale risultante:

  1. a) Da una sovrimposta sulle tasse dirette, non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali;

  2. b) Da una tassa speciale sui principali utenti;

  3. c) Da prestazione d'opera degli abitanti del Comune;

  4. d) Da pedaggi;

  5. e) Da sussidi dello Stato e della Provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate.

2. Questo fondo speciale debbe essere impiegato nella costruzione e sistemazione delle strade predette, o nel servizio di prestiti fatti per tale scopo, e non puo' essere speso per altri casi, e neppure per la manutenzione delle strade.

Art. 3 Tassa speciale sugli utenti principali

1. Sono considerati come utenti principali i proprietari di terre in una zona adiacente alla strada che si costruisce, di larghezza di un chilometro per parte, come pure i proprietari di foreste, miniere, cave e stabilimenti industriali in ogni parte del Comune, a meno che dimostrino che il reddito od il valore di questi stabili non verra' per la costruzione della strada ad accrescersi neppure del ventesimo.

2. La Giunta comunale formera' l'elenco dei principali utenti, e ne dara' loro notificazione.

3. I reclami contro l'inserzione nell'elenco saranno presentati alla Giunta entro un mese dalla notificazione, e, quando non siano accolti, sara' aperto il ricorso al Pretore che ne giudichera' sommariamente ed inappellabilmente, intesi due periti, nominati l'uno dalla Giunta comunale e l'altro dall'utente.

Art. 4

1. La tassa speciale, di cui al paragrafo B dell'art. 2, sara' eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtu' del paragrafo A dello stesso articolo.

2. Potra' la tassa essere aumentata oltre al limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale.

3. La tassa speciale dura un ventennio, e si puo' riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce.

Art. 5 Prestazioni in natura

1. Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, puo' essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:

  1. a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprieta', in quanto abitino nel Comune;

  2. b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprieta' nel Comune.

Art. 6

1. Il ruolo delle prestazioni di opere e' pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio, del Comune. Esso diventa esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestarono. La contestazione e' decisa inappellabilmente dal Conciliatore.

Art. 7

1. Gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni di opera, che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sara' riscossa come le altre tasse dirette.

2. La prestazione d'opera puo' pure a volonta' del contribuente essere convertita in opera determinata, secondo le basi fissate dal Consiglio comunale.

3. Essa puo' anche essere applicata alla manutenzione delle strade gia' costruite, ma in questo caso la spesa di manutenzione, cosi' risparmiata, verra' applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione, di cui all'articolo 2.

Art. 8 Diritti di pedaggio

1. Il Consiglio comunale puo' stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla Deputazione provinciale.

2. Non sara' mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto cio' che spetta alle truppe in movimento.

3. Il diritto di pedaggio non puo' durare piu' di venti anni, e potra' essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'articolo 2.

Art. 9 Sussidi

Lo Stato accordera' un sussidio a quei Comuni i quali avranno costituito il fondo speciale, di cui all'articolo 2 della presente Legge, applicando il maximum dei mezzi (a, b, c) ivi indicati.

Codesto sussidio sara' concesso nell'ordine seguente:

1. A quei Comuni che hanno una minore quantita' di strade;

2. A quei Comuni la cui condizione economica sia la piu' grave;

3. A quei Comuni che costruiscano una strada affatto nuova.

6. Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti tre numeri, la preferenza sara' gradatamente accordata a quelli, ne' quali si verifichino o tutte, o la maggior parte delle condizioni sopra enunciate.

7. Non si danno sussidi per la manutenzione ordinaria delle strade, ne' per la costruzione di quelle non contemplate nell'articolo 1.

8. Il riparto dei sussidi e' fatto annualmente per Decreto Reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere del Consiglio di Stato.

9. Il sussidio, di cui nel primo capoverso del presente articolo, non sara' inferiore ad annui tre milioni di lire, e non potra' mai eccedere il quarto della somma effettivamente spesa dal Comune nell'opera sussidiata.

Parte III. Agevolezze per la costruzione delle strade.

Art. 10

1. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 11

1. L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. 1 della presente Legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.

2. Il Comune non sara' tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avra' facolta' di tenerne il prezzo in mano, corrispondendo l'interesse del 5 per cento.