Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali
Testo vigente
Art. 11
1. L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. 1 della presente Legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
2. Il Comune non sara' tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avra' facolta' di tenerne il prezzo in mano, corrispondendo l'interesse del 5 per cento.
Parte IV. Ingerenza delle Provincie nelle strade comunali.
Art. 12
1. Entro un semestre dalla promulgazione della presente Legge, i Comuni dovranno formare l'elenco delle strade, di cui all'art. 1, seguendo le norme dell'art. 17 della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, procedera' d'ufficio alla formazione di detto elenco per i Comuni che non li avessero compiuti.
Art. 13
1. Entro un biennio dalla pubblicazione della presente Legge, le Giunte comunali dovranno far preparare i progetti di costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1 della presente Legge.
2. Sottoporranno quindi all'approvazione dei Consigli comunali i progetti medesimi, col programma dell'ordine e dei mezzi con cui si procederebbe alla loro costruzione e sistemazione.
3. Questi progetti saranno poscia trasmessi al Prefetto per la sua approvazione.
Art. 14
1. Trascorso detto biennio, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, dovra' fare eseguire d'ufficio i progetti delle strade comunali, a spese dei relativi Comuni.
2. Esso fara' intraprendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai Comuni che dichiarino di non potere provvedere direttamente, e la spesa di tutti questi progetti verra' ripartita fra i vari Comuni, in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti.
Art. 15
1. Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'art. 2.
2. Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, potra' ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potra' fare eseguire i lavori per conto del Comune.
Art. 16
1. Il Sindaco e' tenuto a presentare ogni anno al Prefetto una relazione sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali, e cosi' il Prefetto al Ministro dei Lavori Pubblici.
2. Il Ministro presentera' ogni anno al Parlamento una relazione, e proporra' i provvedimenti legislativi che fossero opportuni.
Parte V. Applicazione delle truppe alla costruzione di strade.
Art. 17
1. E' fatta facolta' al Ministro della Guerra di applicare alla costruzione di strade obbligatorie quella parte di truppa che fosse per cio' disponibile.
Art. 18
1. Verranno presi gli opportuni concerti fra il Prefetto ed il Generale comandante superiore delle truppe stanziate nella Provincia, per la scelta delle strade da costruirsi dall'Amministrazione militare, i cui progetti gia' siano stati approvati, a termini degli articoli 13 e 11, salve le variazioni che venissero concertate fra il Prefetto e il Generale comandante. Detta scelta sara' sottoposta all'approvazione del Ministro della Guerra.
Art. 19
1. Alla spesa occorrente per la costruzione di strade, cui si applicano truppe, sara' provveduto sul fondo di cui all'articolo 9.
2. Detta spesa sara', negli anni consecutivi, rimborsata allo Stato dai relativi Comuni sulla parte dei mezzi di cui all'articolo 2, la quale non fosse esaurita da altri lavori stradali fatti dal Comune.
Art. 20
1. Spetta al Ministro della Guerra, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, il dare le norme opportune per l'esecuzione di questa parte della Legge, e il determinare il soprassoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio.
Parte VI. Disposizioni generali.
Art. 21
1. Le disposizioni della presente Legge saranno applicate anche alle strade consorziali, che verranno riconosciute tali sulla iniziativa di un Comune, a termini degli articoli 43 e seguenti della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.
Art. 22
1. E' fatta facolta' al Governo di provvedere per Decreti Reali a quanto occorra per l'esecuzione della presente Legge.
Art. 23
1. Sono abrogate le disposizioni delle Leggi precedenti, contrarie alla presente Legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 30 agosto 1868.
VITTORIO EMANUELE.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO.
G. CANTELLI.
E. BERTOLE-VIALE.