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Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilita' generale

Testo vigente

Titolo I. Del patrimonio dello stato e dei contratti.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprieta', fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero delle Finanze.

2. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'amministrazione delle Finanze.

3. Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.

Art. 2

1. A cura del Ministro delle Finanze sara' formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

2. Ciascun Ministro fara' compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869.

3. Il Regolamento determinera' le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.

Art. 3

1. Tutti i contratti, dai quali deriva entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da Leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.3

Art. 4

1. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti:

  1. 1° Per l'acquisto di cose, la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

  2. 2° Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

  3. 3° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

  4. 4° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

  5. 5° Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

  6. 6° Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso pero', nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.53

Art. 5

1. Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi pero' speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:

  1. 1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

  2. 2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso, e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al n. 4;

  3. 3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;

  4. 4° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

  5. 5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

  6. 6° Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;

  7. 7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a Stabilimenti di Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.3

Art. 6

1. Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.3

Art. 7

1. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potra' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con Case o Stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.3

Art. 8

1. Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.3

Art. 9

1. Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000.

2. Il Consiglio di Stato dara' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

3. Il parere del Consiglio di Stato sara' sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del Decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.3

Art. 10

1. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunichera' al Parlamento l'elenco dei contratti, sui quali il Consiglio di Stato avra' dato il suo parere e che la Corte avra' registrato.

2. Per ciascun contratto si indichera' l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli articoli 4 e 5 della presente Legge.3

Art. 11

1. I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici Ufficiali a cio' delegati, e colle norme che verranno stabilite nel Regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti Ufficiali avranno forza di titolo autentico.3