diritto.io

Che approva la vendita di beni stabili a trattativa privata

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilita' dall'amministrazione demaniale dello Stato:

  1. a) Vendita alla provincia di Udine del palazzo detto della Prefettura in quella citta', seguita per atto del 17 ottobre 1868, per il prezzo peritale di lire 27,031 40 pagato per intiero;

  2. b) Vendita al comune di Lucca delle mura urbane, degli spalti esterni, polveriere, casotti ed altri accessori gia' costituenti le opere di fortificazione di quella citta', seguita per atto del 26 agosto 1868 del notaio Gherardi, per il prezzo di lire 112,350, superiore del 5 per cento a quello di stima;

  3. c) Vendita al comune di Alghero in Sardegna della peschiera del Kalich con entrostante casotto e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 agosto 1860 della cessata Intendenza di Alghero, per il prezzo di lire 8,705 42;

  4. d) Vendita al comune di Viareggio della zona di terreno fabbricativo lungo quella spiaggia marittima, descritto nell'elenco 2°, estimativo di Lucca, dal n. 3 al 18, per un valore complessivo di lire 45,093 45, seguita per atto del 18 agosto 1868 del notaio Pier Antonio Spighi e pel correspettivo di lire cinquantamila (50,000).

Art. 2

1. Il Governo del Re e' autorizzato a vendere per causa di pubblica utilita':

  1. 1° Alla Societa' edificatrice di case di operai in Venezia l'antica chiesa di Sant'Agostino, da molti anni soppressa, per il prezzo di lire 5,507 determinato dal Genio civile con la perizia del 10 dicembre 1868;

  2. 2° Alla provincia di Treviso l'edificio erariale in quella citta' costituito di due corpi di fabbrica e denominato palazzo tribunalizio, per il prezzo di lire 46,000, da pagarsi coll'ammortizzazione di altrettanta parte di un di lei credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso, giusta il contratto preliminare del 2 luglio 1867;

  3. 3° Alla provincia di Padova l'edilizio erariale posto in quella citta', che fu una volta monastero di Santo Stefano, per il prezzo di lire 65,000, oltre la rivalsa di lire 1469 33 di recente spesa, dall'amministrazione demaniale in ristauri al fabbricato medesimo;

  4. 4° Al comune delle Saline di Barletta la chiesa incompleta ivi sita, per il prezzo di lire 5000.

Art. 3

1. I contratti autorizzati coll'art. 2 saranno approvati per decreto del Ministero delle Finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Firenze addi' 19 giugno 1870.
VITTORIO EMANUELE.
Quintino Sella.