Che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I boschi dello Stato, compresi nell'unito Elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura per mezzo dell'Amministrazione forestale governativa.
2. I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, ne' potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'Agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.
Art. 2
1. La vendita dei tagli dei suddetti boschi e di tutti gli altri prodotti boschivi dovra' farsi giusta le previsioni del piano economico, e con i modi e le formalita' prescritte dalla Legge che regola la contabilita' generale dello Stato. Un quaderno, da approvarsi con Decreto Reale sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato, prescrivera' le condizioni generali per le vendite, per gli affitti e per ogni altro contratto.
2. Con le stesse formalita', ed inteso il Ministro della Marina, sara' approvata una tariffa per le diverse specie del legname che, per conto della Marina stessa, si estrarra' dai boschi dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Firenze addi' 20 giugno 1871.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Castagnola.
Quintino Sella.