Che autorizza il Governo ad aggiungere temporaneamente alla Corte d'appello di Genova un Presidente di Sezione e tre o quattro Consiglieri, secondo le esigenze del servizio
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9