Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore e' regolato dalle disposizioni della presente legge.
Art. 2
1. Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe.
2. Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si puo' esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto.
Art. 3
1. Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore e' necessaria la iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente legge.
2. Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'albo dell'una e dell'altra.
Capo II. Degli avvocati.
Sezione I. Della inscrizione nell'albo e delle incompatibilità coll'esercizio della professione d'avvocato.
Art. 4
1. Presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale civile e correzionale havvi un collegio di avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.
2. Dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi seno iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio che sara' determinato dalla Corte d'appello.
3. Non vi e' che un solo collegio ed un solo albo per gli avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima citta'.
Art. 5
1. Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati.
2. La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita' tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio.
Art. 6
1. Al principio di ogni anno i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'albo e alla rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.
2. La presidenza del Consiglio dell'Ordine comunichera' al presidente della Corte e dei tribunali rispettivi l'albo cosi' rinnovato.
3. Il presidente della Corte o del tribunale lo fara' notificare al Ministero Pubblico, il quale potra' richiedere la Corte o il tribunale di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla legge, sentiti gli interessati, e salvo il richiamo ai termini dell'articolo 11.
Art. 7
1. L'albo, stampato a spese del collegio, resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei tribunali.
Art. 8
1. Per essere inscritto nell'albo degli avvocati esercenti e' necessario:
1° Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini dell'articolo 28, 1ª parte, danno luogo alla cancellazione dall'albo.
Nei casi menzionati nel 1° e 2° capoverso del detto articolo 28, il Consiglio dell'Ordine puo', secondo le circostanze, far eseguire la iscrizione dell'aspirante nell'albo;
2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Universita' del Regno;
3° Avere, per due anni almeno successivi alla laurea, atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze si' civili, che penali delle Corti e tribunali, come sara' stabilito dal regolamento;3
4° Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione composta annualmente di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale nominato da esso, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e di altri due membri dello stesso Consiglio eletti da questo.4
2. Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge tre consiglieri invece di due.
3. L'esame e' verbale e per iscritto.
4. L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.
5. L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una dissertazione sovra temi dati dal presidente della Commissione.
6. Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari.
Art. 9
1. Hanno diritto di farei iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti:
1° I magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.
2. Non sono pero' compresi in questa disposizione i conciliatori ne' i vicepretori;
2° I professori di diritto e dottori aggregati di collegio in una delle Universita' del Regno, dopo cinque anni di esercizio;
3° I procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni d'esercizio, purche' non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'albo.
3. L'applicazione del presente articolo e' sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto nel numero 1 dell'articolo precedente.
Art. 10
1. Le domande per l'iscrizione nell'albo sono dirette al presidente del Consiglio dell'Ordine del collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla legge.
2. Il Consiglio verifica, se concorrono tutti questi requisiti, e, riconoscendoli sussistenti, ordina l'iscrizione.
3. In caso contrario dichiara non ammessibile la domanda.
4. La deliberazione del Consiglio e' motivata, e per cura del presidente dell'Ordine, nel termine di giorni cinque, comunicata all'aspirante e ai presidenti della Corte o dei tribunali ove il Consiglio risiede. I presidenti la fanno notificare al Pubblico Ministero.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli avvocati che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o per impiego o professione incompatibili, intendono di essere di nuovo iscritti nell'albo.
Art. 11
1. Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, lo aspirante puo' richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.
2. Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purche' lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.
3. La decisione della Corte puo' essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge, e, quanto al Pubblico Ministero, nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo.