Sulla Sila regia
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, gia' assegnate Demanio, nonostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrita', al Demanio dello Stato.
Art. 2
1. Le difese nella Sila Regia non ancor, reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprieta' dei loro possessori ne' limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprieta' ed estensione delle difese medesime sono estinte.
2. Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.
Art. 3
1. Lo Stato conservera' le Camere Chiuse di Galoppano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscose, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al piu' tardi entro due anni dal giorno della pubblicazione della presente legge purche' non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
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Art. 10
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Art. 11
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