Colla quale si abroga la disposizione che accordava una retribuzione agli ispettori e ricevitori del registro e bollo ed ai cancellieri giudiziarii sulle sopratasse e pene pecuniarie, per contravvenzioni da essi scoperte o denunziate
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9