Concernente la dotazione della corona
Testo vigente
Art. 1
1. VITTORIO EMANUELE II
2. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
3. RE D'ITALIA
4. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
5. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
6. Art. 1. Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al Demanio dello Stato i beni stabili descritti nell'unito elenco (allegato A).
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 3
1. Art. 3. Alla dotazione della Corona in beni immobili viene aggiunta la parte del Convento di S. Andrea al Quirinale in Roma non ancora passata nel possesso del Demanio, appena il detto stabile sia diventato libero.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Depretis.