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Concernente la dotazione della corona

Testo vigente

Art. 1

1. VITTORIO EMANUELE II

2. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

3. RE D'ITALIA

4. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

5. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

6. Art. 1. Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al Demanio dello Stato i beni stabili descritti nell'unito elenco (allegato A).

Art. 3

1. Art. 3. Alla dotazione della Corona in beni immobili viene aggiunta la parte del Convento di S. Andrea al Quirinale in Roma non ancora passata nel possesso del Demanio, appena il detto stabile sia diventato libero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Depretis.