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Che approva la convenzione pei servizi postali e commerciali marittimi

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' approvata la convenzione stipulata il 4 febbraio 1877 dallo Stato, e per esso dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, coi commendatori Raffaele Rubattino ed Ignazio Florio, contraenti tanto a nome proprio, che delle Compagnie da loro rappresentate, modificata dalle annesse dichiarazioni A, B, C.

2. Il servizio marittimo tra Palermo e Tunisi, di cui all'art. 1, § H del quaderno d'oneri per la navigazione a vapore tra il continente e la Sicilia, dovra' essere settimanale.

Art. 2

1. Il Governo del Re provvedera' sollecitamente alla istituzione della linea di navigazione da Ancona a Zara, valendosi della facolta' riservatagli dall'art. 3 del quaderno d'oneri per il servizio di navigazione postale e commerciale tra l'Italia e gli scali Levantini.

Art. 3

1. Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata convenzione, non che di quella stipulata l'11 novembre 1876 col commendatore Ignazio Florio, approvata per legge del 3 maggio 1877, n. 3817, il Governo del Re e' autorizzato ad aggiungere al capitolo 45, Servizio postale e commerciale marittimo, del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877, la somma di lire duemilioni ottocentocinquantacinquemila centosettantatre' (L. 2,855,173), oltre la maggior somma occorrente per l'aumentata corsa quindicinale Palermo-Tunisi e per la linea di navigazione da Ancona a Zara.1

Art. 4

1. Il Governo del Re e' autorizzato a prorogare fino a tutto febbraio 1880 la convenzione stipulata con la Societa' Peninsulare-Orientale il 14 aprile 1872, per la linea Venezia-Brindisi-Alessandria.

Art. 5

1. Al cessare dei servizi della Peninsulare nell'Adriatico il Governo provvedera' ad un servizio settimanale da Venezia ad Alessandria d'Egitto, toccando Ancona, Bari-Brindisi, e ad un servizio mensile da Venezia a Bombay con approdi ad Ancona, Bari-Brindisi, Porto Said-Aden.

Art. 6

1. Nel bilancio passivo del 1878 ed anni successivi, al capitolo del Servizio postale e commerciale marittimo, sara' inscritta la somma occorrente per dare adempimento alle suddette convenzioni.

Art. 7

1. Saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento la fusione delle Societa' e la inversione delle linee contemplate nell'art. 5 della convenzione e nell'art. 3 dei vari quaderni d'oneri.

2. Pero' la linea che verra' soppressa appena aperta all'esercizio la ferrovia Eboli-Torremare, in conformita' all'art. 3, § A dei quaderni di oneri per la navigazione tra il continente e la Sicilia, sara' invertita in una terza corsa di cabotaggio da Napoli a Messina, toccando Pisciotta, Paola, Pizzo e Reggio, da mantenersi fino all'apertura della linea ferroviaria Eboli-Reggio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pollenzo, addi' 15 giugno 1877.
VITTORIO EMANUELE.
A. DEPRETIS.
G. ZANARDELLI.
(La Convenzione cui si riferisce la presente legge sara' pubblicata in foglio di Supplemento annesso al presente numero).