Che autorizza cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia
Testo vigente
Art. 1
1. VITTORIO EMANUELE II
2. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
3. RE D'ITALIA
4. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
5. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
6. Art. 1. E' data facolta' al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia con le norme stabilite dalla presente legge.
Art. 2
1. Art. 2. In ciascuna delle provincie siciliane e' instituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali e proporli all'approvazione del Governo del Re.
2. La Giunta provinciale sara' composta:
1° Di un consigliere d'appello designato con decreto Reale, o del presidente del tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;
2° Dell'intendente di finanza;
3° Dell'ingegnere capo del Genio civile;
4° Di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;
5° Di un consigliere di prefettura da designarsi con decreto Reale.
3. La Giunta sara' presieduta dal consigliere d'appello o dal presidente del tribunale civile e correzionale.
Art. 3
1. Art. 3. Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita coll'articolo 2.
2. Le domande saranno presentate al prefetto della provincia, che fara' constare la data della loro presentazione, e le trasmettera' al presidente della Giunta provinciale.
3. Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande.
Art. 4
1. Art. 4. La Giunta provinciale prima di provvedere sulle domande, richiedera' il parere del prefetto, del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi.
2. Scorso inutilmente questo termine, cessera' l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.
Art. 5
1. Art. 5. La Giunta provinciale nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali terra' conto delle esigenze, delle risorse economiche, e della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti Regi e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.
2. La Giunta dovra' eziandio procurare, in quanto e' possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, num. 1858.
3. La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a piu' provincie non dara' luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.
Art. 6
1. Art. 6. Quando siano presentate domande che interessano comuni contermini appartenenti a provincie diverse, il prefetto ne informera' il Ministro dell'Interno.
2. In questi casi sara' designata con decreto Reale quale fra le Giunte provinciali dovra' formare il progetto di nuova circoscrizione e la Giunta a cio' designata dovra', prima di formare il progetto, sentire su tali domande l'avviso delle altre Giunte, non che dei Consigli provinciali interessati, nei modi e termini prescritti dall'art. 4.
Art. 7
1. Art. 7. Le perizie ed i lavori topografici che la Giunta provinciale stimera' di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del Genio civile e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale.
Art. 8
1. Art. 8. I comuni dai quali sara' distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877 proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verra' meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.
2. L'ammontare del debito da porsi a carico del comune al quale il territorio dovra' essere aggregato sara' determinato nel tempo stesso in cui si deliberera' il progetto della nuova circoscrizione.
Art. 9
1. Art. 9. Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovra' tenersi depositato negli uffici della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sara' permesso a tutti gl'interessati di esaminarlo.
2. Una notificazione pubblica avvertira' del giorno in cui comincera' a decorrere il termine sopra indicato.
Art. 10
1. Art. 10. Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni interessati e le provincie presentare alla Giunta i loro reclami.
Art. 11
1. Art. 11. La Giunta, esaminati i reclami, modifichera', se creda necessario, il suo progetto di nuova circoscrizione, e lo trasmettera' al Ministero dell'Interno.