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Che approva il bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re riscuotera', secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, provvedera' allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti e fara' entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi, che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 3

1. I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati pel 1878, nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876 e 1877, in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872, n. 804, 23 dicembre 1875, n. 2827, e 30 dicembre 1876, n. 3587.

Art. 4

1. E' continuata al ministro delle finanze la facolta' di emettere buoni del tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potra' eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi.

Art. 5

1. Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel gran libro del debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata cinque per cento (5 p.%) quanta basti a ricavare la somma di 47,200,000 lire occorrente per far fronte nel 1878:

  1. a) Alle spese pei lavori di compimento della ferrovia Ligure per lire 3,000,000;

  2. b) Alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino a concorrenza di lire 25,000,000;

  3. c) Alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia in conseguenza delle convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, per lire 16,000,000;

  4. d) Al pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla societa' delle ferrovie dell'Alta Italia colla cassa di risparmio di Milano passato a carico dello Stato per effetto delle convenzioni suddette, per lire 3,200,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 26 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.
Depretis.
Lo Stato di prima previsione dell'entrata annesso alla precedente legge sara' pubblicato in altro foglio.