Che autorizza il Governo del Re a prorogare gli accordi di commercio e di navigazione esistenti colla Gran Bretagna, col Belgio, colla Svizzera, colla Germania e colla Francia
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9