diritto.io

Che proroga al 30 aprile 1886 la Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il Governo del Re e' autorizzato a prorogare fino al 30 aprile 1886 la Convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.

Art. 2

1. Il Governo del Re e' pure autorizzato a prorogare, durante lo stesso periodo e con obbligo di reciprocita', il trattamento finora accordato in materia di tasse marittime ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facolta' di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani e di altre nazioni nelle identiche condizioni. Per le visite a bordo saranno prese d'accordo le disposizioni opportune perche' le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerita' ed alla regolarita' delle comunicazioni postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1885.
UMBERTO.
C. Robilant.
A. Magliani.
B. Brin.
Grimaldi.
Genala.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.